Mancato pagamento delle spese condominiali...
A chi tocca pagare? L'amministratore di Condominio è legittimato ad agire esclusivamente nei confronti del proprietario condomino!
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781) che sostanzialmente si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a seguito della decisione delle Sezioni Unite del 2002 (Cass. Civ. SS. UU., 8 aprile 2002, n. 5035. In termini, più recentemente, cfr altresì Cass. Civ. 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. Civ. 3 agosto 2007, n. 17039 e Cass. Civ. 24 giugno 2008, n. 17201).
In ragione di tanto, in materia di recupero delle spese condominiali, nelle ipotesi in cui l’immobile sia stato locato, l’amministratore di condominio non avrà azione nei confronti dell’inquilino dell’immobile locato, dovendo necessariamente recuperare le somme dal condomino proprietario locatore, il quale risulta obbligato nei confronti del Condominio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1123 cc.
Rimane ovviamente salvo il diritto del proprietario condomino di rivalersi nei confronti dell’inquilino secondo quanto previsto nel contratto di locazione.
In altre parole: in caso di mancato pagamento delle spese di un appartamento (o altro locale condominiale) dato in fitto, l'Amministratore dovrà chiederne conto al proprietario - il quale è tenuto a pagare, ed a rivalersi quindi sull'inquilino inadempiente.
Mancato pagamento delle spese condominiali...



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